Art. 6

In vigore dal 22 ott 2008
1.   Le società interessate del settore dei cloro-alcali inviano i seguenti dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati: a) la migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei cloro-alcali a cella; b) il quantitativo totale di mercurio contenuto nell’impianto di stoccaggio; c) il quantitativo di residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, l’ubicazione e le coordinate di tali impianti. 2.   Le società interessate dei settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi e di fonderia inviano alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati i seguenti dati relativi al mercurio ottenuto in un determinato anno: a) il quantitativo di mercurio ottenuto; b) il quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l’ubicazione e le coordinate di tali impianti. 3.   Le società interessate inviano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2, se applicabili, per la prima volta entro il 4 dicembre 2009 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno. 4.   La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 3 pubblicamente disponibili a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (10).
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