Art. 9

In vigore dal 22 ott 2008
Fino al 15 marzo 2011 gli Stati membri possono mantenere misure nazionali che limitano l’esportazione di mercurio metallico, cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso, mercurio (II) ossido mercurico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio par ad almeno il 95 % in peso, adottate in conformità della legislazione comunitaria prima del 22 ottobre 2008.
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