Art. 8
In vigore dal 22 ott 2008
1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati entro il 1o gennaio 2010. Tale scambio di informazioni mira in particolare a valutare la necessità:
a)
di estendere il divieto di esportazione ad altri composti del mercurio, alle miscele con un contenuto di mercurio inferiore e ai prodotti contenenti mercurio, in particolare termometri, barometri e sfigmomanometri;
b)
di un divieto di importare mercurio metallico, composti di mercurio e prodotti contenenti mercurio;
c)
di estendere l’obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti;
d)
di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.
Tale scambio di informazioni considera anche la ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro.
La Commissione organizza ulteriori scambi di informazioni non appena sono disponibili nuove informazioni pertinenti.
2. La Commissione segue l’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010. Sulla base di detta relazione la Commissione presenta, se del caso, quanto prima e al più tardi il 15 marzo 2013, una proposta di revisione del presente regolamento.
3. La Commissione valuta l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nella Comunità tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e agli .
4. La Commissione, non appena possibile e non oltre il 15 marzo 2013, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da una proposta di revisione del presente regolamento; tale relazione rispecchia e valuta i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui al paragrafo 3, come pure della relazione di cui al paragrafo 2.
5. Entro il 1o luglio 2010 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nelle attività e nei negoziati multilaterali sul mercurio, valutando in particolare la coerenza dei tempi e dell’ambito di applicazione delle misure stabilite dal presente regolamento con gli sviluppi della situazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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