Art. 3

In vigore dal 22 ott 2008
1.   In deroga all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento: a) essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale; o b) essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE. Le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE si applicano alle lettere a) e b). 2.   La direttiva 96/82/CE si applica a tutti i tipi di stoccaggio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
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