Art. 3
In vigore dal 22 ott 2008
1. In deroga all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento:
a)
essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale; o
b)
essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE.
Le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE si applicano alle lettere a) e b).
2. La direttiva 96/82/CE si applica a tutti i tipi di stoccaggio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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