Art. 4
In vigore dal 22 ott 2008
1. La valutazione di sicurezza da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE per lo smaltimento del mercurio metallico a norma dell’ del presente regolamento garantisce la copertura dei rischi particolari derivanti dalla natura e dalle proprietà a lungo termine del mercurio metallico e dalle condizioni del suo contenimento.
2. L’autorizzazione di cui agli della direttiva 1999/31/CE per gli impianti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, include requisiti relativi alle ispezioni visive periodiche dei contenitori e all’installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.
3. I requisiti per gli impianti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, e i criteri di accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1o gennaio 2010, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 1, e della relazione sull’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro di cui all’, paragrafo 2.
Qualsiasi operazione di smaltimento definitivo (operazione di smaltimento D 12 secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) relative al mercurio metallico sono permesse soltanto dopo la data in cui è stata adottata la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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