Art. 5
In vigore dal 22 ott 2008
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti destinati allo stoccaggio temporaneo o permanente di mercurio metallico (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE), corredata della corrispondente valutazione di sicurezza di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri forniscono alla Commissione, informazioni riguardanti l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nei rispettivi territori. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, presentano le informazioni prima di tale data.
3. Entro il 1o luglio 2012 gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di cui all’ inviano, per quanto pertinente, alla Commissione e alle autorità competenti i dati seguenti:
a)
volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico in entrata nella Comunità;
b)
volumi, paese di origine e paese di destinazione del mercurio metallico considerato rifiuto oggetto di scambi transfrontalieri nella Comunità.
Storico versioni
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