Art. 2
In vigore dal 22 ott 2008
A decorrere dal 15 marzo 2011, le seguenti sostanze sono considerate rifiuto e smaltite conformemente alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (9), secondo modalità sicure per la salute umana e per l’ambiente:
a)
il mercurio metallico non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali;
b)
il mercurio metallico proveniente dalla purificazione del gas naturale;
c)
il mercurio metallico derivante dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; e
d)
il mercurio metallico estratto dal cinabro nella Comunità a decorrere dal 15 marzo 2011.
Storico versioni
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