Art. 7
In vigore dal 22 ott 2008
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2009 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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