Art. 1
In vigore dal 22 ott 2008
1. Dal 15 marzo 2011 è vietata l’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.
2. Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti di cui al paragrafo 1 per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.
3. La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.
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