Art. 90
Modifiche al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione
In vigore dal 8 ott 2008
Modifiche al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
a)
l', paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. Sei mesi dopo l'istituzione del primo collegamento di cui al paragrafo 4 la Commissione riesamina le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e, se ritiene che tali specifiche prevedano la possibilità di istituire un collegamento tra i registri e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC attraverso il CITL e consentano pertanto di semplificare l'architettura del sistema dei registri, propone tempestivamente di modificare a tal fine il presente regolamento.»;
b)
è aggiunto un nuovo articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Se il collegamento tra i cataloghi delle operazioni di cui all' è istituito dopo il rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, quando il collegamento è effettuato gli amministratori dei registri sostituiscono le quote contenute nei rispettivi registri con una quantità equivalente di quote riconosciute come unità di quantità assegnate dal catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC.»;
c)
l', paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell', e almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell'.»;
d)
all', il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.».
e)
l'articolo 63 decies è sostituito dal seguente:
«Articolo 63 decies
Registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis: conti
1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell'.
2. Uno dei conti di deposito delle Parti è denominato conto di deposito di transito (gateway). Solo il conto di deposito di transito contiene quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1.
3. I gestori e le persone che detengono conti in registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis possono detenere quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e, se la legislazione dello Stato membro o la legislazione comunitaria lo consente, anche CER ed ERU. I titolari di tali conto non sono abilitati ad avviare operazioni con quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, a eccezione della conversione di tali quote in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e del trasferimento esterno delle stesse in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.»;
f)
l'articolo 63 terdecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 63 terdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e conti in altri registri
1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito all'interno dei loro registri o tra registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento interno di cui all'allegato IX.
2. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.
3. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento esterno di cui all'allegato IX.
4. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis non effettuano trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 ad altri conti di deposito all'interno dei loro registri o ad altri registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, a esclusione dei trasferimenti nell'ambito della conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4.»;
g)
dopo l'articolo 63 terdecies è inserito il seguente articolo 63 terdecies bis:
«Articolo 6 terdecies bis
Conversione di quote
1. Gli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano la conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 detenute nei loro registri in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità supplementare pari a 4:
a)
trasferendo le quote da convertire nel conto di deposito di transito del registro; e
b)
rilasciando un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.
2. L'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 bis che riceve la richiesta del titolare di un conto di convertire quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 verifica se l'importo di cui si chiede la conversione è inferiore o uguale al saldo del conto di deposito di transito. Se l'importo da convertire supera il saldo del conto di deposito di transito l'amministratore del registro non autorizza l'operazione. Negli altri casi l'amministratore del registro effettua l'operazione secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità iniziale pari a 1:
a)
trasferendo le quote da convertire nel conto delle cancellazioni; e
b)
trasferendo un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.
3. L'amministratore del registro comunitario può convertire AAU in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 e trasferire le quote convertite in un conto di deposito di transito. Le quote rimanenti nei conti di deposito di transito dopo il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo 2008-2012 e dei periodi successivi sono trasferite nel registro comunitario.
4. L'amministratore centrale mette a disposizione degli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio di dati tra tali registri e i cataloghi delle operazioni riguardanti le conversioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;
h)
l' sexdecies è soppresso;
i)
all'allegato III, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.»;
j)
all'allegato VI è aggiunto il seguente punto 8 bis:
«8 bis.
Entro il 1o gennaio 2010 l'amministratore del registro definisce le ultime due cifre del codice identificativo del conto sotto forma di cifra di convalida del numero di conto unico applicando una funzione logica ai numeri precedenti del codice identificativo del conto.»;
k)
l'allegato IX è così modificato:
a)
nella tabella IX-1 dell'allegato IX è soppressa la riga seguente:
«Trasferimento esterno (da un registro di cui all'articolo 63 bis a un registro diverso)
03-00
Da 7225 a 7226»;
b)
il punto 7 è soppresso.
l)
l'allegato XI bis è così modificato:
a)
alla tabella XI bis-1 sono aggiunte le seguenti righe:
«IncreaseNAPallocationReserve
Pubblico
RemoveNAPallocationReserve
Pubblico»;
b)
alla tabella XI bis-2 sono aggiunte le seguenti righe alla voce «Funzioni disponibili tramite servizi web»:
«IncreaseNAPallocationReserve()
Tratta le richieste di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità di quote pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.
RemoveNAPallocationReserve()
Tratta le richieste di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.»;
c)
all'allegato XI bis sono inserite le seguenti tabelle dopo la tabella XI bis-6:
«Tabella XI bis-6 bis: Funzione NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione. L'aumento è pari alla quantità di quote acquisite dal registro per ricostituzione.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.
Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Parametri di ingresso
From
Obbligatorio
To
Obbligatorio
CorrelationId
Obbligatorio
MajorVersion
Obbligatorio
MinorVersion
Obbligatorio
InitiatingRegistry
Obbligatorio
CommitmentPeriod
Obbligatorio
NewValueofReserve
Obbligatorio
Parametri di uscita
Result Identifier
Obbligatorio
Response Code
Facoltativo
Usi
—
AuthenticateMessage
—
WriteToFile
—
CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-6 ter: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.
Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Parametri di ingresso
From
Obbligatorio
To
Obbligatorio
CorrelationId
Obbligatorio
MajorVersion
Obbligatorio
MinorVersion
Obbligatorio
InitiatingRegistry
Obbligatorio
CommitmentPeriod
Obbligatorio
NewValueofReserve
Obbligatorio
Parametri di uscita
Result Identifier
Obbligatorio
Response Code
Facoltativo
Usi
—
AuthenticateMessage
—
WriteToFile
—
CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).»;
d)
alla tabella XI bis-7 sono aggiunte le seguenti righe:
«IncreaseNAPallocationReserve
7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702
7453
RemoveNAPallocationReserve
7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702
7454»;
m)
alla tabella XII-1 sono aggiunte, nel corretto ordine numerico, le seguenti righe:
«7453
La quantità di quote aggiunte alla riserva deve essere un numero positivo.
7454
La quantità di quote eliminate dalla riserva non deve superare le quote totali acquisite per ricostituzione.»;
n)
all'allegato XIV, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Il formato per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:
a)
numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;
b)
numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per i nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;
c)
anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;
d)
codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell' della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell' della stessa direttiva;
e)
quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.»;
o)
l'allegato XVI è così modificato:
a)
il punto 4 bis è sostituito dal seguente:
«Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro 7 giorni lavorativi dalla data delle eventuali modifiche:
a)
la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;
b)
le tariffe applicate per la creazione e la gestione annua dei conti di deposito in ciascun registro; gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;
c)
il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.»;
b)
all'allegato XVI è soppresso il punto 4 ter;
c)
il punto 12 bis è sostituito dal seguente testo:
«L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:
a)
a partire dal 30 aprile dell'anno (x+1) informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno x che, prima della restituzione, non sono state trasferite;
b)
un unico valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e in tutti i conti di deposito personali di tutti i registri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-90