Art. 88
Tariffe
In vigore dal 8 ott 2008
Tariffe
1. Le tariffe eventualmente imposte dall'amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell'area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell'ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario.
2. Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle procedure relative ai trasferimenti di quote, alle restituzioni di quote, ERU e CER, ai riporti, alle cancellazioni e ai ritiri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-88