Art. 87

Archiviazione dei dati

In vigore dal 8 ott 2008
Archiviazione dei dati 1.   L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all'applicazione di tali dati. 2.   I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità del formato di scambio dei dati di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:994:oj#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Archiviazione dei dati (Art. 87 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo