Art. 89

Attuazione

In vigore dal 8 ott 2008
Attuazione Quando attuano il presente regolamento gli amministratori dei registri spostano le quote detenute in qualsiasi conto e riconosciute dall'ITL come AAU nei conti di deposito delle AAU e a) rilasciano un importo corrispondente di quote non riconosciute come AAU dall'ITL; b) trasferiscono ai conti un importo di quote non riconosciute come AAU dall'ITL corrispondente alle quote detenute in precedenza in tali conti secondo le procedure specificate nel formato di scambio dei dati.
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Attuazione (Art. 89 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo