Art. 86

Gestione delle modifiche

In vigore dal 8 ott 2008
Gestione delle modifiche 1.   L'amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il segretariato dell'UNFCCC l'elaborazione e l'applicazione di qualsiasi futura modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera. Dopo tale coordinamento, l'amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto. 2.   Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l'amministratore di ciascun registro e l'amministratore centrale completano le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all' prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL. 3.   L'amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell', è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l'amministratore del registro completa le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all' prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL.
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