Art. 4
In vigore dal 30 lug 2008
1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato II, dall’organismo emittente.
2. Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell’organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.
Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
Storico versioni
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