Art. 6
In vigore dal 30 lug 2008
1. L’organismo emittente deve:
a)
essere riconosciuto come tale dall’Argentina;
b)
assumere l’obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c)
assumere l’obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Nel caso di cessato riconoscimento dell’organismo emittente, d’inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l’allegato III viene riveduto dalla Commissione.
Storico versioni
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