Art. 3
In vigore dal 30 lug 2008
1. Il certificato di autenticità che l’Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell’allegato II ed è composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40 g/m2.
2. Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell’Argentina.
3. Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall’organismo emittente di cui all’allegato III (di seguito: «l’organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell’originale.
4. L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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