Art. 5
In vigore dal 30 lug 2008
1. Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.
Tuttavia il certificato non può essere presentato all’autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
2. L’originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli , viene presentato, corredato di una copia, all’autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d’importazione attinente al certificato di autenticità.
Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione. In tal caso l’autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d’imputazione.
L’autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d’importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l’autorità nazionale competente può emettere un titolo d’importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni dalla Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d’importazione è fissata a 50 EUR/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l’informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 EUR/100 kg peso netto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:748:oj#art-5