Art. 8
In vigore dal 30 lug 2008
1. La domanda di titolo di cui all’ può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale.
2. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.
3. I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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