Art. 9

In vigore dal 30 lug 2008
1.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente; b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente. Tuttavia, a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Ai fini delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto e per categoria di prodotto conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate come indicato negli allegati IV, V e VI del presente regolamento.
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