Art. 1
In vigore dal 30 lug 2008
1. Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il «periodo contingentale».
Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.
2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune ad valorem è fissato al 4 %.
3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:
a)
700 tonnellate originarie e provenienti dall’Argentina;
b)
800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.
4. Nell’ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.
5. Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
6. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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