Art. 2
In vigore dal 30 lug 2008
1. La domanda di titolo e il titolo recano:
a)
nella casella 8, il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;
b)
nella casella 20, perlomeno una delle diciture elencate all’allegato I.
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.
Storico versioni
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