Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 2008
1.   La domanda di titolo e il titolo recano: a) nella casella 8, il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»; b) nella casella 20, perlomeno una delle diciture elencate all’allegato I. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.
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