Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 lug 2008
1.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato II, dall’organismo emittente. 2.   Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell’organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri. Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
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