Art. 18

Diniego di importazione

In vigore dal 29 lug 2008
Diniego di importazione 1.   Le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che: a) l’importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati o di adempiere gli obblighi di cui all’, paragrafi 1 o 2; b) i prodotti destinati all’importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura; c) il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all’, paragrafo 3; d) il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte; e) l’importatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all’, paragrafi 1 o 2; f) il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura nell’elenco comunitario delle navi INN o negli elenchi delle navi INN di cui all’; g) il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell’. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell’, paragrafo 6, se: a) dalla risposta ricevuta risulta che l’esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura; oppure b) dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo; oppure c) non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato; oppure d) la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta. 3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza. 4.   Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 quando esse lo riguardino. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’. Copia della notifica è trasmessa alla Commissione.
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Diniego di importazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo