Art. 14
Importazione indiretta di prodotti della pesca
In vigore dal 29 lug 2008
Importazione indiretta di prodotti della pesca
1. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:
a)
il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera;
b)
prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo.
Costituiscono prove documentate:
i)
ove appropriato, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera; oppure
ii)
un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo:
—
contenente una descrizione esatta dei prodotti della pesca, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
—
indicante le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo.
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’, il documento di cui sopra può essere sostituito da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica.
2. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:
a)
contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;
b)
indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e
c)
accompagnato:
i)
dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione; oppure
ii)
da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parti delle catture in questione siano state utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione.
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.
3. I documenti e la dichiarazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere trasmessi per via elettronica nel quadro della cooperazione di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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