Art. 13
Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
In vigore dal 29 lug 2008
Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli e alle disposizioni previste all’ in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti sistemi di documentazione delle catture è stilato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i vigenti regolamenti specifici che recepiscono nel diritto comunitario i suddetti sistemi di documentazione delle catture.
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