Art. 11
Procedura applicabile in caso di infrazione
In vigore dal 29 lug 2008
Procedura applicabile in caso di infrazione
1. Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato pesca INN conformemente ai criteri di cui all’, il funzionario:
a)
registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;
b)
adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;
c)
trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle autorità competenti.
2. Se l’ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato pesca INN conformemente ai criteri definiti all’, l’autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture.
3. Lo Stato membro che ha eseguito l’ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all’organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco o trasbordo, adottata a norma del paragrafo 2, accompagnata da una copia del rapporto di ispezione. La Commissione o l’organismo designato da questa trasmette immediatamente tale notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell’organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.
4. Se la presunta violazione ha avuto luogo in alto mare, lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla stessa e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione dello Stato membro di approdo, a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato di bandiera abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione.
Storico versioni
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