Art. 15
Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
In vigore dal 29 lug 2008
Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
1. L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.
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