Art. 20
Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi
In vigore dal 29 lug 2008
Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi
1. L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:
a)
dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci;
b)
le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità.
2. L’allegato III specifica le informazioni che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1.
3. Ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato di bandiera. Se quest’ultimo non ha provveduto a fornire tutti gli elementi specificati al paragrafo 1, la Commissione segnala gli elementi mancanti e chiede che sia effettuata una nuova notifica.
4. Ove opportuno, la Commissione coopera, sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del presente regolamento, compreso il ricorso a mezzi elettronici per redigere, convalidare o presentare il certificato di cattura e se del caso i documenti di cui all’, paragrafi 1 e 2.
Tale cooperazione mira a:
a)
garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità provengano da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili;
b)
agevolare gli Stati di bandiera nell’espletamento delle formalità connesse all’accesso dei pescherecci ai porti, all’importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti al capo II e al presente capo;
c)
prevedere la realizzazione di controlli in loco da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato, al fine di verificare l’effettiva attuazione dell’accordo di cooperazione;
d)
prevedere l’istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione.
5. La cooperazione di cui al paragrafo 4 non costituisce un prerequisito per l’applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di qualsivoglia Stato.
Storico versioni
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