Art. 12
Certificati di cattura
In vigore dal 29 lug 2008
Certificati di cattura
1. È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da pesca INN, non dichiarate e non regolamentate.
2. Ai fini dell’effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento.
3. Il certificato di cattura di cui al paragrafo 2 è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca. Esso è utilizzato per certificare che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
4. Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato II ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. Con l’accordo dello Stato di bandiera, nel quadro della cooperazione di cui all’, paragrafo 4, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo.
5. L’elenco dei prodotti cui il certificato di cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni anno in funzione degli elementi risultanti dalle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII e può essere modificato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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