Art. 10
Procedura di ispezione
In vigore dal 29 lug 2008
Procedura di ispezione
1. I funzionari incaricati dell’ispezione («funzionari») hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali pertinenti del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature e tutti i pertinenti documenti che reputano necessario verificare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili. I funzionari possono inoltre interrogare chiunque sia ritenuto in possesso di informazioni sull’oggetto dell’ispezione
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva di sbarco e i quantitativi per specie sbarcati o trasbordati.
3. I funzionari firmano il rapporto di ispezione in presenza del comandante del peschereccio, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti. I funzionari indicano nel giornale di bordo che è stata effettuata un’ispezione.
4. Copia del rapporto d’ispezione è consegnata al comandante del peschereccio, il quale può trasmetterla all’armatore.
5. Il comandante collabora e presta assistenza nelle ispezioni del peschereccio e non ostacola né minaccia i funzionari né interferisce con l’esercizio delle loro mansioni.
Storico versioni
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