Art. 9
Principi generali
In vigore dal 29 lug 2008
Principi generali
1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in base alla gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
2. Sono comunque soggetti ad ispezione:
a)
i pescherecci avvistati ai sensi dell’;
b)
i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV;
c)
i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’;
d)
i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’.
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