Art. 25
Sospetta pesca INN
In vigore dal 29 lug 2008
Sospetta pesca INN
1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza:
a)
tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o
b)
eventuali altre informazioni pertinenti, quali:
i)
dati di cattura;
ii)
informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili;
iii)
registri e basi di dati sulle navi;
iv)
programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
v)
rapporti su avvistamenti o su altre attività di pescherecci INN presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’ ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca;
vi)
rapporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardanti i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’;
vii)
qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca.
2. Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, corredandole degli elementi di prova forniti.
3. La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni peschereccio sospettato di praticare pesca INN e lo aggiorna ogniqualvolta riceve nuove informazioni.
Storico versioni
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