Art. 25

Sospetta pesca INN

In vigore dal 29 lug 2008
Sospetta pesca INN 1.   La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza: a) tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o b) eventuali altre informazioni pertinenti, quali: i) dati di cattura; ii) informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili; iii) registri e basi di dati sulle navi; iv) programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca; v) rapporti su avvistamenti o su altre attività di pescherecci INN presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’ ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca; vi) rapporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardanti i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’; vii) qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca. 2.   Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, corredandole degli elementi di prova forniti. 3.   La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni peschereccio sospettato di praticare pesca INN e lo aggiorna ogniqualvolta riceve nuove informazioni.
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Sospetta pesca INN (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo