Art. 3

Pescherecci dediti alla pesca INN

In vigore dal 29 lug 2008
Pescherecci dediti alla pesca INN 1.   Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività: a) ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure b) non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’; oppure c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure d) ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure e) ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure f) ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure h) ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure i) ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure j) ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure k) ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure l) è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale. 2.   Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’ in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell’infrazione o il suo ripetersi.
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Pescherecci dediti alla pesca INN (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo