Art. 4

Regimi di ispezione in porto

In vigore dal 29 lug 2008
Regimi di ispezione in porto 1.   Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è garantito un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri. 2.   Ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo nei porti suddetti, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’ della UNCLOS («forza maggiore o difficoltà») per quanto riguarda i servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni. 3.   Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo. 4.   I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzati a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un’organizzazione regionale per la pesca.
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