Art. 5

Porti designati

In vigore dal 29 lug 2008
Porti designati 1.   Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’, paragrafo 2. 2.   I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo unicamente nei porti designati. 3.   Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco. 4.   La Commissione pubblica senza indugio l’elenco dei porti designati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito Internet.
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