Art. 7
Autorizzazione
In vigore dal 29 lug 2008
Autorizzazione
1. Fatto salvo l’, punto 5, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui all’, paragrafo 1, sono complete e, nel caso in cui i pescherecci detengano a bordo prodotti della pesca, sono accompagnate dal certificato di cattura di cui all’, paragrafo 2.
2. L’autorizzazione ad avviare operazioni di sbarco o trasbordo è subordinata a un controllo inteso a stabilire la completezza delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, di un’ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro di approdo può autorizzare l’accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui all’, paragrafo 1, non sono complete o il loro controllo o la loro verifica è ancora in corso, purché i prodotti della pesca siano conservati sotto il controllo delle autorità competenti. I prodotti della pesca potranno essere posti in vendita, presi in consegna o trasportati soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, o il completamento del controllo o della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare i prodotti della pesca conformemente alla normativa nazionale. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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