Art. 37

Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN

In vigore dal 29 lug 2008
Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN Ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN («pescherecci INN») si applicano le seguenti misure: 1) gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci INN; 2) le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera ai pescherecci INN sono revocati; 3) i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; 4) in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza ai pescherecci INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali pescherecci; 5) salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. In alternativa, uno Stato membro può autorizzare l’accesso di un peschereccio INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati conformemente a dette misure detenuti a bordo di pescherecci INN autorizzati ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di difficoltà; 6) ai pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà; 7) i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore o di difficoltà; 8) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN; 9) è vietata l’importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati; 10) sono vietate l’esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da pescherecci INN; 11) i pescherecci INN privi di pesce ed equipaggio a bordo sono autorizzati ad entrare in un porto per essere smantellati, ma fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari e sanzioni decisi nei confronti di tale nave, nonché eventuali persone fisiche o giuridiche interessate.
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Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo