Art. 38

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 lug 2008
Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure: 1) è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’ è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione; 2) è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati; 3) è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati; 4) gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati; 5) è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati; 6) tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione; 7) sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati; 8) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN; 9) la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.
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Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti (Art. 38 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo