Art. 31
Identificazione dei paesi terzi non cooperanti
In vigore dal 29 lug 2008
Identificazione dei paesi terzi non cooperanti
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN.
2. L’identificazione di cui al paragrafo 1 è basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XI o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, registri e banche dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica ed elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
3. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione:
a)
alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure
b)
all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.
5. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione valuta:
a)
se il paese terzo considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;
b)
se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN;
c)
gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità della pesca INN considerata;
d)
per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.
6. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
a)
la ratifica, da parte del paese terzo considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla UNCLOS, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all’accordo sul rispetto della FAO;
b)
il fatto che il paese terzo considerato sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate;
c)
qualsiasi atto o omissione del paese terzo considerato che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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