Art. 40
Prevenzione e sanzioni
In vigore dal 29 lug 2008
Prevenzione e sanzioni
1. Gli Stati membri incoraggiano i cittadini a comunicare ogni informazione riguardante eventuali interessi giuridici, diritti beneficiari o interessi finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci nonché i nomi dei pescherecci in causa.
2. I cittadini non vendono né esportano pescherecci destinati a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
3. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell’ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
4. Gli Stati membri si adoperano per ottenere informazioni in merito all’esistenza di eventuali accordi conclusi tra cittadini e un paese terzo intesi a permettere ai pescherecci che battono la loro bandiera di cambiarla con una bandiera del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci in causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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