Art. 42
Infrazioni gravi
In vigore dal 29 lug 2008
Infrazioni gravi
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:
a)
le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’;
b)
le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;
c)
la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi;
2. Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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