Art. 42

Infrazioni gravi

In vigore dal 29 lug 2008
Infrazioni gravi 1.   Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»: a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’; b) le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca; c) la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi; 2.   Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’, paragrafo 2.
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Infrazioni gravi (Art. 42 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo