Art. 41

Campo di applicazione

In vigore dal 29 lug 2008
Campo di applicazione Il presente capo si applica: 1) alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all’allegato II del trattato; oppure 2) alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri; 3) alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell’, paragrafo 4.
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Campo di applicazione (Art. 41 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo