Art. 39
Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN
In vigore dal 29 lug 2008
Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN
1. I cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati membri («cittadini degli Stati membri») non coadiuvano né praticano la pesca INN, nemmeno svolgendo attività a bordo, in qualità di operatori o di proprietari effettivi di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
2. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure appropriate conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di identificare i cittadini che coadiuvano o praticano la pesca INN.
3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN.
4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi delle autorità competenti incaricate di coordinare la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dai cittadini di cui al presente capo e di verificarli, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.
Storico versioni
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