Art. 43
Misure di esecuzione immediate
In vigore dal 29 lug 2008
Misure di esecuzione immediate
1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
a)
la cessazione immediata delle attività di pesca;
b)
il ritorno in porto del peschereccio;
c)
l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
d)
la costituzione di una garanzia;
e)
il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
f)
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
g)
la sospensione dell’autorizzazione di pesca.
2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l’indagine.
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