Art. 43

Misure di esecuzione immediate

In vigore dal 29 lug 2008
Misure di esecuzione immediate 1.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare: a) la cessazione immediata delle attività di pesca; b) il ritorno in porto del peschereccio; c) l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; d) la costituzione di una garanzia; e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; f) l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; g) la sospensione dell’autorizzazione di pesca. 2.   Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l’indagine.
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