Art. 45
Sanzioni accessorie
In vigore dal 29 lug 2008
Sanzioni accessorie
Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:
1)
il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione;
2)
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio;
3)
la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati;
4)
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;
5)
la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;
6)
l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;
7)
il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;
8)
la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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