Art. 45

Sanzioni accessorie

In vigore dal 29 lug 2008
Sanzioni accessorie Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare: 1) il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione; 2) l’immobilizzazione temporanea del peschereccio; 3) la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati; 4) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; 5) la riduzione o la revoca dei diritti di pesca; 6) l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca; 7) il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche; 8) la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’, paragrafo 3.
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Sanzioni accessorie (Art. 45 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo