Art. 46

Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie

In vigore dal 29 lug 2008
Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare una professione. A tal fine si deve tener conto anche delle misure di esecuzione immediata adottate ai sensi dell’.
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Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie (Art. 46 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo