Art. 48
Avvistamento in mare
In vigore dal 29 lug 2008
Avvistamento in mare
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di pesca soggette alle norme in materia di avvistamento in mare adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e che sono vincolanti per la Comunità.
2. Se avvistano un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN, le autorità competenti degli Stati membri incaricate delle ispezioni in mare redigono senza un indugio un rapporto sull’avvistamento. Tale rapporto e i risultati delle indagini realizzate da detti Stati membri su tali pescherecci sono considerati elementi di prova ai fini dell’attuazione dei vari sistemi di identificazione e di esecuzione previsti nel presente regolamento.
3. Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:
a)
il nome e la descrizione del peschereccio;
b)
l’indicativo di chiamata del peschereccio;
c)
il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio;
d)
lo Stato di bandiera del peschereccio;
e)
la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione;
f)
la data/ora UTC della prima identificazione;
g)
una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento;
h)
eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione.
4. I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato l’avvistamento, che li trasmette quanto prima possibile alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato informa quindi immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio avvistato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette subito dopo il rapporto di avvistamento a tutti gli Stati membri e, se opportuno, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, affinché vi sia dato seguito conformemente alle misure adottate da tali organizzazioni.
5. Se ricevono dall’autorità competente di una parte contraente di un’organizzazione regionale di gestione della pesca un rapporto di avvistamento sulle attività di un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri notificano quanto prima possibile il rapporto e tutte le informazioni pertinenti alla Commissione o all’organismo da essa designato, che le trasmette quindi senza indugio al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca affinché vi sia dato seguito, se del caso, conformemente alle misure adottate da tale organizzazione.
6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-48