Art. 50

Indagini sui pescherecci avvistati

In vigore dal 29 lug 2008
Indagini sui pescherecci avvistati 1.   Gli Stati membri avviano quanto prima possibile un’indagine sulle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento a norma dell’. 2.   Gli Stati membri notificano, con mezzi elettronici laddove possibile, alla Commissione o all’organismo da essa designato, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla notifica del rapporto di avvistamento ai sensi dell’, paragrafo 4, la descrizione particolareggiata dell’apertura dell’indagine e delle misure adottate o previste nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento. Rapporti sullo stato di avanzamento delle indagini relative alle attività dei pescherecci avvistati sono trasmessi alla Commissione o all’organismo da essa designato ad intervalli regolari appropriati. Un rapporto finale con le risultanze delle indagini è trasmesso, al completamento delle medesime, alla Commissione o all’organismo da questa designato. 3.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, laddove opportuno, se i pescherecci di cui è notificato l’avvistamento hanno operato nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tali navi e indagano sull’osservanza, da parte di tali navi, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Gli Stati membri notificano senza indugio l’esito delle loro verifiche e indagini alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché allo Stato membro di bandiera interessato. 4.   La Commissione o l’organismo da essa designato comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3. 5.   Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1005:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo